a quali condizioni si può sostituire l’impresa esecutrice in un consorzio stabile – Associazione Segretari Comunali e Provinciali


Sostituire la società esecutrice in un consorzio stabile non deve alterare i contenuti dell’offerta originaria.

Il Tar Campania, con la sentenza 393/2025, ha respinto il ricorso presentato da un’impresa concorrente in merito alla sostituzione di una società esecutrice all’interno di un consorzio stabile, ribadendo che qualsiasi modifica non deve alterare i contenuti dell’offerta iniziale.

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La vicenda riguarda un appalto integrato assegnato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un’impresa partecipante ha contestato la decisione del consorzio vincitore di escludere una delle società designate ad eseguire i lavori a seguito di un provvedimento interdittivo antimafia, procedendo alla sua sostituzione senza fornire un’adeguata giustificazione sulla permanenza dei requisiti richiesti e sul rispetto dell’offerta originaria. Inoltre, è emerso che la nuova impresa subentrata non possedeva tutti i requisiti di idoneità professionale previsti.

Il tribunale ha richiamato la normativa vigente, in particolare l’art. 96 del D.Lgs. 36/2023, confermando che un consorzio può sostituire un’impresa esecutrice purché tale operazione non comporti una modifica sostanziale dell’offerta. La possibilità di modificare la composizione di un raggruppamento è regolata dall’art. 97 dello stesso decreto, che consente variazioni solo in caso di sostituzione o esclusione di un’impresa, escludendo invece altre forme di riorganizzazione soggettiva. Inoltre, eventuali modifiche sono ammesse solo se non alterano gli elementi essenziali dell’offerta presentata.

Il cumulo alla rinfusa

Un ulteriore aspetto analizzato riguarda il principio del “cumulo alla rinfusa” per i requisiti di partecipazione. Secondo la giurisprudenza, il consorzio stabile è considerato il soggetto concorrente, indipendentemente dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione. Tuttavia, con l’introduzione del D.lgs. 209/2024 (Correttivo), il meccanismo di aggregazione dei requisiti ha subito modifiche significative: nei lavori pubblici, la verifica dei requisiti dipende dal soggetto che esegue l’appalto. Se il consorzio svolge direttamente i lavori, può sommare i requisiti propri a quelli delle consorziate; se invece affida l’esecuzione alle consorziate, queste ultime devono dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti, salvo il ricorso all’istituto dell’avvalimento.



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