Aggiornamento delle Faq Transizione 5.0 al 24.02.2025 – Sistema Ratio


Il Piano Transizione 5.0 è istituito e regolato dall’art. 38 D.L. 2.03.2024, n. 19 (c.d. decreto PNRR-quater), convertito con modificazioni dalla L. 29.04.2024, n. 56, integrato con le previsioni dell’art. 1, cc. 427-429 L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) che ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio. Con l’art. 13, c. 1-quinquies D.L. 27.12.2024 n. 202 (decreto Milleproroghe 2025), introdotto dalla legge di conversione (L. 21.02.2025 n. 15) è stato precisato che sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1.01.2024.

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Sul sito Mimit sono consultabili le Faq relative al Piano Transizione 5.0. Sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE. L’ultimo aggiornamento del 24.02.2025 riguarda la modifica della Faq n. 4.19 nella quale in particolare, si chiarisce che, ai fini della procedura semplificata per il calcolo della riduzione dei consumi energetici, non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito. La domanda posta: “Quali requisiti deve soddisfare il nuovo bene strumentale per essere considerato in “sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe”?” La risposta: “Per “caratteristiche tecnologiche analoghe” si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Posta la presenza di tali caratteristiche tecnologiche analoghe, non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. A titolo esemplificativo, rientra nell’applicazione dell’art. 38, c. 9-bis D.L. 19/2024 la sostituzione di un centro di lavoro a 3 assi con uno a 5 assi, o l’adozione di un macchinario con area di lavoro maggiore. Si specifica, inoltre, che non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene obsoleto sostituito”.

Tra gli aggiornamenti del 21.02.2025 è stata pesantemente rivista la sezione della cumulabilità con la rimozione di alcune Faq e l’aggiunta della seguente precisazione circa il cumulo con risorse dell’UE (Faq n. 8.6). L’art. 1, c. 427, lett. h) L. 30.12.2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha previsto che “il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione”.

Conformemente a quanto disposto dall’art. 38 D.L. 2.03.2024, n. 19, il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (ad es. Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2). A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

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Infine, il credito 5.0, che non è aiuto di stato, rimane cumulabile con la ZES unica e la ZLS.



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