Riduzione delle detrazioni per i familiari a carico dal 2025: l’INPS adegua gli importi alle disposizioni della Legge di Bilancio.
L’INPS ha annunciato un taglio significativo delle detrazioni fiscali per i familiari a carico per l’anno in corso: il cambiamento interesserà pensionati, percettori di Naspi e tutti i beneficiari di prestazioni soggette a imposizione fiscale. Le nuove misure sono state ufficializzate con il messaggio n. 698 del 26 febbraio, nel quale si evidenzia l’adeguamento da parte dell’Istituto alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio.
Taglio alle detrazioni per i figli e altri familiari: le nuove regole dell’INPS
Le detrazioni IRPEF subiranno una riduzione su più fronti, con effetti diretti sui contribuenti con figli di età superiore ai 30 anni e sugli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti, ossia genitori o nonni. Anche il regime fiscale applicato ai cittadini provenienti da Paesi extraUE subirà ulteriori restrizioni.
Nonostante le modifiche siano passate inizialmente inosservate, il loro impatto si farà presto sentire per coloro che ricevono prestazioni economiche dall’INPS. L’ente ha infatti aggiornato il sistema informativo relativo alle “Detrazioni Unificate”, eliminando completamente gli sgravi per i figli a carico che abbiano compiuto 30 anni e non siano disabili e revocando quelli previsti per altre categorie di familiari.
L’INPS recepisce le novità della Manovra 2025: chi perde le agevolazioni fiscali
Come specificato nel messaggio INPS del 26 febbraio, le modifiche derivano dall’applicazione della Legge di Bilancio 2025, che ha inciso sul regime delle detrazioni per i familiari a carico attraverso l’art. 1, co. 11, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Tale intervento ha riscritto le disposizioni contenute nell’art. 12 del TUIR, con i seguenti effetti:
- la detrazione per carichi di famiglia, relativa ai figli fiscalmente a carico, riconosciuta nei limiti di reddito stabiliti, sarà concessa fino a un massimo di 950 euro per ciascun figlio di età compresa tra 21 e 30 anni. Rientrano in questa categoria anche i figli riconosciuti nati fuori dal matrimonio, adottivi, affidati o affiliati, nonché i figli del coniuge superstite conviventi. Per i figli con disabilità accertata, invece, non sono previsti limiti di età;
- gli ascendenti conviventi (genitori e nonni) continueranno a beneficiare di una detrazione massima di 750 euro, suddivisa tra coloro che ne hanno diritto, mentre tutte le altre categorie di familiari ne vengono escluse;
- è stato inoltre introdotto un nuovo comma, il 2-bis, che prevede la cessazione delle detrazioni previste dal co. 1 per i contribuenti che non siano cittadini italiani, di uno Stato UE o di un Paese aderente allo Spazio economico europeo, se i familiari risiedono all’estero.
Stretta sulle detrazioni: chi rimane escluso dal nuovo regime fiscale
A partire dal 2025, il diritto alle detrazioni per i figli a carico sarà quindi garantito solo fino al compimento del trentesimo anno d’età, salvo il caso di figli con disabilità certificata.
La revisione delle detrazioni IRPEF ha colpito in particolare altre categorie di familiari, per le quali non sarà più possibile usufruire di alcuno sgravio. Restano esclusi:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i nipoti diretti (discendenti dei figli);
- nuore e generi;
- suocero e suocera;
- fratelli e sorelle, comprese le relazioni unilaterali.
Dal punto di vista operativo, l’INPS ha proceduto con la revoca automatica delle detrazioni per questi soggetti, ma resta la possibilità per il contribuente di dichiarare la presenza di ascendenti conviventi, laddove spettino le agevolazioni fiscali.
Resta invariata, inoltre, la norma che impone al contribuente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che possa incidere sul diritto alle detrazioni fiscali.
Stop alle agevolazioni per cittadini extraUE, in attesa di ulteriori chiarimenti
Una delle modifiche più rilevanti riguarda i cittadini extraUE, per i quali viene completamente eliminata la possibilità di usufruire delle detrazioni per familiari a carico residenti all’estero.
L’INPS ha annunciato che fornirà istruzioni operative con una successiva comunicazione, mentre ha confermato che rimane in vigore la disciplina prevista dall’art. 24, co. 3-bis, del TUIR, il quale dispone che nei confronti dei soggetti, cd. “non residenti Schumacker”, residenti, cioè, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli artt. da 1 a 23 del TUIR, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il medesimo soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
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