Rischi catastrofali imprese – polizza entro il 31 marzo


C’è tempo fino al prossimo 31 marzo per sottoscrivere la polizza obbligatoria per rischi catastrofali.
Sebbene non siano previste sanzioni per le imprese inadempienti, il mancato rispetto dell’obbligo potrebbe incidere sull’accesso a contributi pubblici.

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Invero, la legge n. 15/2025 di conversione del Milleproroghe (D.L. n. 202/2024)  – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio – ha confermato la proroga al 31 marzo 2025 del termine (precedentemente fissato al 31 dicembre 2024), entro il quale le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con una stabile organizzazione nel Paese dovranno adempiere all’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi catastrofali, come previsto dall’art. 1, commi 101 e seguenti, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).

Le disposizioni attuative della misura sono state definite con Decreto del MEF e del MIMIT n. 18/2025, pubblicato in GU ieri, 27 febbraio.

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., comprese quelle del settore dei pubblici esercizi. 

La copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, e deve riguardare le immobilizzazioni materiali dell’impresa: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali (beni di cui all’art. 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3 del c.c.).

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Il contratto assicurativo dovrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del dannoe l’applicazione di premi proporzionali al rischio (art. 1, comma 104, L. 213/2023). 

Le imprese assicurative potranno assumere il rischio direttamente, in coassicurazione o in forma consortile, attraverso una pluralità di operatori.

Come anticipato, attualmente, non sono previste sanzioni dirette per le imprese che non stipulano la polizza. Tuttavia, il mancato adempimento sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche (art. 1, comma 102, L. 213/2023).

Al contrario, sono previste sanzioni pecuniarie per le compagnie assicurative che rifiutino di offrire queste polizze (art. 1, commi 106 e 107, L. 213/2023).

Sul punto, è importante sottolineare che l’IVASS è stato incaricato della gestione di un portale informatico finalizzato a garantire una comparazione trasparente delle offerte assicurative. Tuttavia, l’operatività del portale è subordinata all’emanazione di un decreto del MIMIT, su proposta dell’IVASS, di prossima emanazione.



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