È un obbligo per tutte le imprese, anche individuali. Non ci sono sanzioni dirette in caso inadempienza , ma di fatto non ci si può sottrarre: ecco perché
Le imprese hanno ancora poche settimane per mettersi in regola con la disposizione della Legge di Bilancio 2024 (legge 213/23, art. 1 commi 101 e seguenti) che prevede l’obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi calamitosi. La scadenza originaria del 31 dicembre 2024 infatti è stata posposta al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe.
Cosa prevede la norma
La norma prevede che tutte le imprese, con la sola eccezione di quelle agricole, con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, e che risultino iscritte al Registro delle Imprese, debbano avere una copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale. Sono obbligate anche le imprese individuali e le società di persone, mentre sono esentate tutte le imprese che posseggano immobili gravati da abuso edilizio. Suona curioso ma è perfettamente logico: i danni non sarebbero indennizzabili in nessun caso con fondi pubblici.
Le imprese rischiano sanzioni?
Non ci sono sanzioni dirette in caso inadempienza , ma di fatto non ci si può sottrarre perché le imprese rischiano di perdere gli indennizzi in caso di eventi avversi e non solo: la norma prevede che la polizza sia discriminante «nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche anche con riferimento riguardanti eventi calamitosi». Ma l’espressione «anche in riferimento» significa che si possono perdere contributi pubblici a qualsiasi titolo erogati.
I rischi per chi non si assicura
Inoltre la mancanza di una copertura assicurativa potrebbe avere conseguenze immediate molto gravi sulla vita dell’impresa, perché le banche potrebbero giudicare l’esposizione troppo rischiosa e non erogare credito. Le imprese possono contrattare limiti di indennizzo e franchigie, la legge però prevede che per somme assicurate fino a un milione di euro il massimale di indennizzo possa essere anche pari al valore assicurato, mentre per polizze di valore superiore ai 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
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