Il decreto che dà attuazione alla nuova normativa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore il 14 marzo: tutte le novità
Le franchigie
Per la copertura dei danni fino a 30 milioni di euro, le polizze assicurative possono prevedere uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, pari al 15% massimo. Mentre per importi assicurati superiori ai 30 milioni di euro o nel caso di grandi imprese la percentuale di danno a carico dell’assicurato è negoziabile tra le parti, fermo restando l’obbligo di copertura assicurativa.
I massimali di indennizzo
Nel decreto che entrerà in vigore il 14 marzo si spiega che le polizze possono prevedere limiti di indennizzo a seconda della somma assicurata:
– fino a 1 milione di euro la copertura è fino all’intero importo
– per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata
– per la fascia sopra i 30 milioni di euro o per le grandi imprese la
determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla
libera negoziazione delle parti.
Quali sono i beni da assicurare
Nel decreto si spiega che devono essere assicurate «le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa». Vale a dire terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Per i fabbricati il decreto precisa che devono essere assicurati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione
o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi,
impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria,
impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi,
scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del
fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali
quote spettanti delle parti comuni.
Cosa succede a chi non si adegua all’obbligo
La normativa prevede che dell’obbligo si tenga conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Questo significa che le aziende che non stipulano l’assicurazione contro le calamità naturali entro, i termini previsti dalla legge, possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di agevolazioni o contributi pubblici.
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