Esonero contributivo imprese strategiche: condizioni di revoca
Definite le condizioni di revoca dell’esonero contributivo riconosciuto in favore delle imprese costituite attraverso processi di aggregazione aziendale da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori che attuano un progetto industriale e di politica attiva finalizzato alla tutela occupazionale (MLPS – dm 23 gennaio 2025)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le condizioni di revoca dell’incentivo riconosciuto alle imprese costituite attraverso processi di aggregazione aziendale da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori che attuano un progetto industriale e di politica attiva finalizzato alla tutela occupazionale.
Uno specifico incentivo è stato introdotto in favore delle imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, che stipulino un accordo sindacale in sede governativa contenente un piano industriale basato su azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
L’incentivo consiste nell’esonero contributivo per ciascun lavoratore interessato dalle politiche attive del piano industriale, nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:
– per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore;
– per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000.
L’esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori a cui sono applicate le politiche attive previste dal piano industriale e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.
Ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo non si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31, del DLgs. n. 150/2015.
L’esonero è compatibile con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all’occupazione dei lavoratori.
L’incentivo non spetta con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.
Processi di aggregazione delle imprese e accordo in sede governativa
Ai fini dell’accesso all’esonero contributivo, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l’accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.
L’accordo sottoscritto in sede governativa deve contenere un progetto industriale e di politica attiva. In particolare, il progetto deve contenere:
a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
e) l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di aggregazione, per almeno 48 mesi.
Al fine di tutelare il suddetto perimetro occupazionale, è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie ovvero per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.
In corso di realizzazione del progetto, l’azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
Condizioni di revoca degli incentivi
Qualora l’operazione societaria non si concretizzi nei tempi previsti nell’accordo stipulato in sede governativa, vengono meno i contenuti dello stesso, ivi compreso quanto declinato nel progetto industriale e di politica attiva. In tal caso, vengono meno anche le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo.
Qualora nel periodo di durata del beneficio ai lavoratori destinatari delle politiche attive non siano state erogate le attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, vengono meno le condizioni giustificatrici di fruizione dell’esonero contributivo.
Qualora l’azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti a tutela del perimetro occupazionale, vengono meno le condizioni per la fruizione da parte del datore di lavoro dell’esonero contributivo e si applica la sanzione pari al doppio dell’esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione.
Al verificarsi delle suddette ipotesi, l’INPS provvede al recupero dei contributi indebitamente fruiti.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
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