DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO


CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2025: DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

05/03/2025

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2025: DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

Il bonus consiste in un credito d’imposta e possono accedere al beneficio le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, rispetto agli stessi investimenti effettuati nel 2024 e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

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Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura, in particolare:

  • al 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.


Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

 



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