Credito 5.0: pubblicate le nuove faq ministeriali – Agrimeccanica


Le recenti modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2025 al Credito d’Imposta 5.0 hanno lasciato il mondo agricolo con il fiato sospeso e con numerosi dubbi interpretativi.

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La possibilità di trasformare la nuova agevolazione di difficile accesso e poco gettonata – consideriamo che dopo circa un anno, dei 6,3 miliardi di euro disponibili ne è stato usato solo il 7,41% (fonte: GSE, 28 febbraio) -, in un incentivo più accessibile per le realtà agricole e più simile al Credito 4.0, ha riscontrato un forte interesse sia dalle aziende agricole sia da parte di costruttori e venditori.

 

Credito 5.0 più accessibile: il mondo agricolo ringrazia

La semplificazione avviene grazie alla possibilità, per chi sostituisce macchinari obsoleti (trattori e semoventi Stage I o inferiori) con mezzi più efficienti dal punto di vista energetico (Stage V), di beneficiare di una procedura agevolata e di un credito d’imposta d’ufficio pari al 35%. Un’apertura significativa già confermata da Valentino Valentini viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e ora messa nero su bianco con la pubblicazione delle ultime faq ministeriali sul Credito 5.0 del 21 febbraio scorso (aggiornate il 24 febbraio).

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“La conferma del Mimit dà il via libera definitivo alla misura che attendiamo da tempo. Dopo la crisi del 2024, avere a disposizione una misura agevole e pratica come il credito d’imposta potrà sicuramente permettere nuovi e maggiori investimenti” commenta Andrea Borio, presidente Federacma, in occasione del webinar organizzato dall’associazione dei venditori in cui il Mimit ha illustrato le ultime novità del Credito 5.0. 

 

La procedura è semplificata ma restano degli obblighi

Come indicato nell’ultima Legge di bilancio, le nuove faq confermano la possibilità di semplificare la fase di calcolo del risparmio energetico per godere della soglia minima di riduzione dei consumi energetici, 3% o 5%, e accedere direttamente a un credito del 35%. Naturalmente resta valido che, volendo, le aziende possono dimostrare un risparmio energetico superiore e accedere a contributi maggiori.

 

In quest’ultimo caso, un’azienda agricola che sostituisce un vecchio trattore con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico maggiore (e un credito più elevato), ma che in fase di completamento (ex post) si rende conto di non poterlo dimostrare, può – secondo quanto riportato nella faq 5.4 – indicare un risparmio energetico inferiore rispetto a quello comunicato in fase di prenotazione e ottenere il ricalcolo del Credito 5.0 spettante. È ragionevole supporre che possa a questo punto rientrare nella procedura agevolata applicando la soglia minima di risparmio.

 

Resta valido l’obbligo di certificazione (ex ante ed ex post) e il calcolo del risparmio in tonnellate equivalenti di petrolio (Tep) ma – chiarisce la faq 4.1 – gli enti certificatori possono basare le proprie valutazioni su una documentazione standardizzata già esistente nei Regolamenti europei, Norme tecniche di settore, e Migliori Tecnologie Disponibili (Bat, Best Available Technologies).

In altri termini, viene eliminata la necessità di effettuare calcoli specifici sulla riduzione dei consumi energetici in ogni singolo caso e per ogni azienda, semplificando notevolmente il processo di valutazione per l’accesso al beneficio.

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Ex ante ed ex post: più facile certificare il miglioramento

Le certificazioni devono attestare un generico miglioramento dell’efficienza energetica del bene. In particolare, la faq 4.20 identifica i seguenti possibili documenti da poter utilizzare:

  • dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate attestanti la conformità del bene agli standard della serie ISO 14955 o ISO 12759, della serie IEC 61800 o IEC 60034 oppure della serie EN 50598, o ancora l’utilizzo di componenti conformi ai regolamenti UE specifici in sostituzione di analoghe unità, anche di diversa taglia, adottate dal macchinario obsoleto sostituito;
  • report di prova prodotti dal costruttore secondo l’articolo 9 della ISO 14955-2;
  • certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.

Vale la pena sottolineare che, interpretando quanto indicato, per attestare la riduzione in un nuovo trattore, è sufficiente che il motore Stage V (montato a bordo del mezzo) abbia un consumo nominale minore rispetto al propulsore sostituito (Stage I). 

 

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Perizie asseverate, via libera per quelle già prodotte

Come per la Transizione 4.0 anche per la 5.0 è necessaria una perizia tecnica asseverata che descriva i beni materiali oggetto dell’investimento e ne attesti l’interconnessione con il sistema aziendale di gestione della produzione.

 

Con le nuove faq il Ministero chiarisce che le imprese potranno riutilizzare parte della documentazione tecnica già realizzata per il Piano Transizione 4.0 a condizione che i beni rientrino ancora nelle categorie di investimento agevolabili e vengano garantiti gli obiettivi di risparmio energetico richiesti.

 

Nessun limite di dimensione e potenza

Per ottenere l’esenzione dal calcolo puntuale del risparmio energetico conseguito è necessario rispettare due vincoli: il nuovo bene deve avere caratteristiche tecnologiche analoghe a quello sostituito e quest’ultimo deve aver terminato da oltre 24 mesi l’ammortamento rispetto alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio.

 

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Questi vincoli introdotti dalla Legge di bilancio 2025, non trovano in essa una definizione puntuale. Le faq ministeriali dalla 4.19 alla 4.22 ne danno ampia spiegazione.

 

Per caratteristiche tecnologiche analoghe – spiega il Mimit – si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. In altre parole, il bene sostituito deve essere utilizzato in operazioni simili a quelle per cui veniva utilizzato il mezzo sostituito. Ad esempio, non è possibile acquistare un veicolo commerciale destinato ad un uso non agricolo dismettendo un trattore. 

 

Tuttavia – specifica la faq 4.19 – non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo. Ne consegue che, ad esempio, è possibile acquistare un trattore da 200 cavalli sostituendo un vecchio modello da 90 cavalli e viceversa, ma anche dotarsi di una macchina con caratteristiche differenti ad esempio sostituire un vecchio trattore specializzato con una nuova vendemmiatrice semovente.

 

Ammortamento: il ministero sceglie quello civilistico

Il secondo vincolo prevede che il bene da sostituire debba essere completamente ammortizzato da almeno 2 anni e, come specificato nella faq 4.21, la verifica di questo requisito deve basarsi sulla vita utile del bene rilevante ai fini dell’ ammortamento civilistico contabile.

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Ammortamento civilistico vs fiscale

Il Ministero ha scelto di riferirsi all’ammortamento civilistico e non a quello fiscale. I due differiscono per durata, forma di calcolo e scopo, in particolare: 

  • l’ammortamento civilistico è il processo con cui un’azienda ripartisce il costo di un bene strumentale lungo la sua vita utile, secondo principi contabili. L’obiettivo è rappresentare correttamente il valore del bene nel bilancio;
  • l’ammortamento fiscale segue regole stabilite dalla normativa fiscale per determinare la quota di costo deducibile ogni anno ai fini delle imposte. Spesso i coefficienti di ammortamento fiscale sono diversi da quelli civilistici e possono prevedere agevolazioni.

Il coefficiente di ammortamento fiscale delle macchine agricole è pari al 9% (12,5% se queste sono utilizzate per conto terzi o a noleggio) mentre la vita utile di un trattore è comunemente fissata a 10 anni anche se non esistono valori predefiniti. Vediamo con un esempio come questa differenza si concretizza:

 

Prendiamo due trattori identici acquistati da altrettante aziende agricole nel 1999 (ultimo anno per l’immatricolazione di trattori Stage I). A livello di ammortamento fiscale viene adottato lo stesso coefficiente (9%) e dopo 11 anni, nel 2010, è considerato concluso. Per l’ammortamento civilistico contabile, le due aziende adottano due vite utili diverse: 8 e 15 anni, la prima usa il trattore in modo molto intensivo mentre la seconda meno. In questo caso l’ammortamento si concluderà in periodi diversi, rispettivamente nel 2007 e nel 2014, anni comunque molto lontani dal 2024-25. 

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Come mostrato nell’esempio, anche se l’azienda avesse adottato una vita utile più elevata della norma, il vincolo dato dalla necessità di avere motorizzazioni Stage I o inferiori è più restrittiva. È ragionevole supporre che, salvo casi eccezionali, ad oggi questi mezzi hanno tutti terminato ampiamente la loro vita utile e possono essere utilizzati per accedere al Credito 5.0 in modo agevolato.

 

Trattori usati: la rivalutazione non conta

E in caso di trattori usati acquistati in anni più recenti? Avevamo ipotizzato che la ridefinizione di una nuova vita utile per l’ammortamento nella nuova azienda potesse essere un ostacolo per l’utilizzo del mezzo come bene da sostituire, ma la nuova faq 4.22 specifica puntualmente che eventuali rivalutazioni contabili non hanno rilevanza ai fini della verifica che il bene sia interamente ammortizzato da almeno 24 mesi.

 

Ad esempio, un’impresa agricola vuole sostituire un vecchio trattore Stage I del 1994 acquistato usato all’asta nel 2023. Ipotizzando una quota di ammortamento residua di 5 anni (30% del valore iniziale), il completo ammortamento civilistico avverrà solo nel 2028, ma trattandosi di una rivalutazione del bene (che presso il precedente proprietario aveva già esaurito la sua vita utile) questa è ininfluente sul requisito di ammortamento. L’agricoltore può quindi accedere d’ufficio alla soglia minima di riduzione dei consumi.

 

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Sì alla cumulabilità, ma attenzione alle percentuali

Il credito d’imposta 5.0 è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali e da fondi europei a condizione che il cumulo non superi del costo sostenuto e che il sostegno non copra le medesime quote. Rimangono validi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle altre agevolazioni, come ad esempio nel caso del Credito 4.0.

La nuova faq 8.6 spiega che, nel caso di un investimento in relazione al quale un’impresa abbia già fruito di un’agevolazione, il Credito 5.0 si applica solo al valore residuo dei costi non coperto dal primo aiuto. Semplificando, le percentuali delle due (o più) agevolazioni non vanno sommate.

 

Ad esempio, l’agricoltore che acquista un trattore da 150mila euro e ottiene con la Zes unica un credito al 65% di 97.500 euro, potrà richiedere un Credito 5.0 del 35% sulla quota di costo restante, cioè su 52.500 euro. Otterrà così un ulteriore credito d’imposta di 18.375 euro, per un totale complessivo (somma delle due agevolazioni) di 115.875 euro, pari al 78% dell’investimento (e non 100%).



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