aziende “tradite” da UE e Governo


Approvato il decreto che disciplina il nuovo bonus per l’assunzione giovani: a sorpresa sono tagliate fuori dall’agevolazione le assunzioni già effettuate da settembre, nonostante l’annuncio in pompa magna del Governo che presentava il cd “Decreto Primo Maggio”

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Nello scorso mese di maggio il Governo aveva presentato il cd “Decreto Primo Maggio”, un provvedimento che avrebbe dato una grande spinta al mondo del lavoro italiano, con tutta una serie di incentivi per le aziende che assumono.

Presentazione del Decreto Primo Maggio 2024:

Dopo una lunga attesa arriva finalmente il decreto attuativo del bonus assunzione under 35, l’agevolazione introdotta dal decreto Coesione volta a favorire l’occupazione giovanile.

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Secondo la formulazione del DL n. 60/2024 i datori di lavoro che, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumono giovani con meno di 35 anni d’età possono ottenere un esonero contributivo del 100 per cento per 2 anni.

Il decreto adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia, invece, fa riferimento solo alla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e limita la fruizione dell’agevolazione solo per le assunzioni effettuate dopo la presentazione della domanda all’INPS.

Cosa vuol dire questo in concreto? Che le aziende sono state tradite, così come lavoratrici e lavoratori.

Questo perché le aziende che dallo scorso 1° settembre 2024 allo scorso 1° gennaio 2025 hanno posto in essere delle assunzioni, convinte dalle istituzioni che avrebbero ottenuto i benefici promessi, non avranno questi benefici, pur avendo fatto quello che la legge prevedeva. Budget completamente sballati e se un’azienda dovesse essere in difficoltà in fondo… interesserà a qualcuno?

Bonus assunzioni under 35, c’è il decreto: nessuna agevolazione per i contratti già firmati nel periodo in cui la legge prevedeva il beneficio…

Tra gli incentivi all’occupazione introdotti dal decreto Coesione (n. 60/2024) c’è anche quello dedicato alle imprese che assumono giovani lavoratori e lavoratrici.

Da tempo si attende il decreto attuativo senza il quale i datori di lavoro non possono beneficiare del bonus.

L’agevolazione consiste in un esonero contributivo del 100 per cento della contribuzione (esclusi premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili, per ogni assunzione a tempo indeterminato (o per trasformazione da tempo determinato) di giovani sotto i 35 anni d’età e mai impiegati a tempo indeterminato.

Per le assunzioni effettuate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’importo massimo riconosciuto sale a 650 euro.

L’agevolazione ha una durata massima di 2 anni ed esclude i rapporti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

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Il decreto attuativo porta con sé però alcune sorprese. Come si legge nel testo adottato, pubblicato sul sito del Dipartimento per il programma di Governo, l’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate “a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025”.

Autorizzazione che è arrivata lo scorso 31 gennaio, come annunciato anche dal Ministero del Lavoro.

Con il ministro Calderone che si dichiara soddisfatta, però ovviamente non dice che a differenza di quanto previsto dalla legge – ovvero che saranno agevolate le assunzioni poste in essere tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025 – l’autorizzazione della Commissione Europea e il decreto ministeriale conseguente tagliano il periodo di fruizione del beneficio, facendolo decorrere da quello a partire dal quale si potrà presentare domanda.

A differenza di quanto avveniva negli anni precedenti, nei quali comunque si riusciva ad ottenere lo sgravio ex post.

Una disposizione quindi in contrasto con quanto previsto invece al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione, che individua il periodo agevolato come quello compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Stando così le cose la nuova formulazione escluderebbe dall’agevolazione tutte le assunzioni effettuate nel 2024 e a inizio 2025.

D’altra parte, il comma 11 dell’articolo 22 del Decreto Coesione prevedeva che:

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l’efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea

Quindi tecnicamente cos’è successo? L’autorizzazione della Commissione Europea non ha consentito all’Italia di applicare il beneficio in oggetto per tutto il periodo previsto dalla legge italiana, ma solo per una parte di esso.

Perché questa cosa è gravissima e inaccettabile? Perché il Governo italiano ha comunicato alle aziende italiane una cosa che poi non si è verificata!

Quindi adesso dobbiamo sperare che la circolare INPS individui una misura correttiva – ovvero, come accaduto in passato, la possibilità di utilizzare dei codici recupero per consentire alle aziende di fruire giustamente degli sgravi – oppure chi avrà assunto personale nel periodo coperto dal Decreto Coesione dalle agevolazioni non otterrà nulla, andando così a compromettere il rapporto di fiducia tra aziende e istituzioni.

Teniamo presente pure che il decreto ministeriale doveva essere pubblicato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Coesione, cosa che invece non è successa e, probabilmente non poteva succedere, considerando i tempi della burocrazia.

Ministero del Lavoro e MEF – Decreto attuativo bonus giovani
Termini e modalità attuative dell’esonero dal versamento del 100 per cento degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ai fini dell’incremento del lavoro giovanile stabile, nel rispetto della normativa UE. (Bonus Giovani).

Bonus assunzione giovani under 35: bisogna prima fare domanda all’INPS

Il decreto evidenzia un secondo secondo aspetto collegato e non meno importante per la fruizione del beneficio e in contrasto con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Per poter fruire dell’esonero per le nuove assunzioni i datori di lavoro devono inviare la domanda all’INPS, secondo i termini e le modalità che saranno comunicate dallo stesso Istituto tramite apposita circolare con le istruzioni.

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Ebbene, si legge nel decreto ministeriale:

“La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.

Le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio di cui al presente decreto.”

In sostanza, il decreto esclude dal perimetro dell’agevolazione tutti i contratti già sottoscritti. Ma sarebbe paradossale.

Per poter beneficiare del bonus dunque si dovrà aspettare il via libera alla presentazione delle domande e poi procedere con la nuova assunzione.

Ricevuta la domanda, l’INPS mette da parte le somme destinate all’incentivo e concede al datore di lavoro 10 giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro. La domanda dovrà contenere:

  • i dati identificativi dell’impresa;
  • i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere; la tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • la retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero; l’indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

Una procedura che si distacca molto dalla previsione contenuta nel decreto Coesione e che, stando così le cose, elimina più di 6 mesi dal perimetro dell’agevolazione ed esclude tutti i contratti sottoscritti da settembre 2024.

Si attende ora la circolare INPS con le istruzioni per far luce su questi aspetti. Se la circolare non dovesse contenere ulteriori chiarimenti ciò vorrebbe dire che le aziende che hanno assunto personale dipendente tra settembre 2024 e febbraio 2025 non avranno un’importante agevolazione che era stata loro promessa. Con buona pace di tutti i principi di affidamento e buona fede.

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