La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 105, Legge n. 213/2023) ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza contro i danni per eventi catastrofali. Ha rinviato ad un apposito Decreto ministeriale l’attuazione della disposizione; in applicazione di ciò il MEF, di concerto con il MIMIT, ha emanato il D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 (in G.U. n. 48 del 27 febbraio 2025), in vigore dal 14 marzo 2025.
La disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore il 31 dicembre 2024, ma a causa della tardività nell’adozione del Decreto attuativo, il Decreto c.d. “Milleproroghe 2025” ha posticipato l’obbligo di stipula della polizza entro il 31 marzo 2024 (entro il 31 dicembre 2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura).
Si ricorda che sono obbligate tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese con sede legale in Italia (nonché le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia), incluse le ditte individuali e gli artigiani, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del c.c.
Non è prevista una sanzione specifica per le imprese che non provvedano alla sottoscrizione di una polizza; tuttavia in tal caso è prevista la possibilità di esclusione da sostegni finanziari, sovvenzioni o benefici economici da fondi pubblici, inclusi quelli destinati a fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali e disastri.
Le Compagnie assicurative dovranno:
- predisporre le nuove polizze (per le compagnie che già non prevedono tale tipo di copertura)
- o adeguare i contratti assicurativi già previsti nell’offerta alla clientela secondo le disposizioni del D.M. attuativo entro il 29 marzo 2025 (30 giorni dalla pubblicazione del Decreto).
Per le polizze già sottoscritte, l’adeguamento decorre a partire dal primo rinnovo utile. Se entro il 31 marzo 2025 si verificasse un sinistro, le imprese di assicurazione, entro i successivi 30 giorni, devono verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
È prevista la pena pecuniaria da € 100.000 ad € 500.000 (erogata dall’IVASS) nel caso in cui la compagnia si rifiuti illegittimamente di contrarre (nel caso in cui non abbia superato il limite massimo di rischio).
La società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori, mediante apposita convenzione, una copertura fino al 50% degli indennizzi dovuti (entro determinali valori assoluti); il Decreto ha approvato lo “schema di convenzione”.
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