Eventi catastrofali. Entro il 31 marzo obbligo assicurazione imprese


Così come indicato dall’articolo 13 il Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (il cosiddetto “Milleproroghe”) il 31 marzo scatta l’obbligo di copertura di danni derivanti da eventi catastrofali previsto dalla Legge di Bilancio 2024 con l’obiettivo di tutelare il sistema di imprese nazionale dai danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Obbligo, ricordiamo, inizialmente previsto dal 31 dicembre 2024 e rinviato al 31 marzo di quest’anno a causa della mancata approvazione, in tempo utile dei decreti attuativi. Disposizioni attuative della misura poi definite da MEF e MIMIT  con il “Decreto Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213” pubblicato sulla GU n.48 del 27 febbraio 

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Opportuno in proposito subito sottolineare che al momento il Ministero delle imprese e del made in Italy non ha ancora rilasciato il previsto decreto per rendere operativo il portale  informatico finalizzato a garantire alle imprese una comparazione trasparente delle offerte assicurative la cui gestione è stata affidata all’IVASS. Di conseguenza l’obbligo di provvedere all’assicurazione potrebbe ulteriormente slittare ed il testo subire ulteriori integrazioni e precisazioni.

Allo stato attuale delle indicazioni riportate la copertura assicurativa che, ad accezione di quelle agricole e di quelle i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizi, tutte le imprese registrate devono obbligatoriamente stipulare entro il 31 marzo deve “coprire” i danni ai beni immobili (terreni, fabbricati, impianti , macchinari, ecc)  causati da sisma, alluvione, frana, inondazione ed esondazione.

Polizze contro gli eventi catastrofali che possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti, attraverso la stipula di un contratto che non potrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia superiore al 15% del danno subito.

In caso di mancato rispetto dell’obbligo non sono previste sanzioni, ma potrà avere effetto nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e sovvenzioni.

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