Il Milleproroghe è legge: tutte le novità


Con l’approvazione anche alla Camera dei Deputati, il D.L. n.
202/2024 (c.d. “Milleproroghe 2025“) è legge.
Poche le modifiche apportate rispetto al testo originario e che
mantengono comunque quanto approvato in Senato. 

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Milleproroghe 2025: approvata la legge di conversione

Dall’obbligo di stipula di polizze catastrofali alla maggiore
durata della validità dei permessi di costruire,
vediamo nel dettaglio le nuove scadenze di maggiore interesse
per professionisti e imprese, anche in materia di agevolazioni
fiscali e crediti d’imposta.

Altri 6 mesi di validità per i permessi di costruire

Il provvedimento estende di ulteriori sei mesi i termini di
inizio e ultimazione dei lavori nel settore dell’edilizia
privata
per i permessi di costruire rilasciati entro il 31
dicembre 2024. Inoltre, proroga di sei mesi i termini di validità e
quelli di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione urbanistica formatesi fino alla stessa data.

Polizze rischi catastrofali

L’articolo 13 conferma al 31 marzo 2025 il termine per la
stipula dei contratti assicurativi per rischi
catastrofali
da parte di alcune categorie di imprese. Le
aziende con sede legale in Italia o con stabile organizzazione nel
Paese avranno quindi tre mesi aggiuntivi (e non sei come si
era proposto) rispetto alla scadenza precedente del 31 dicembre
2024 per adeguarsi a questo obbligo.

Proroghe in materia antincendio

Il decreto prevede il differimento dei termini per l’adeguamento
alle norme antincendio in tre ambiti specifici:

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  • 31 dicembre 2027 per asili nido e
    istituti scolastici (fermo restando, medio tempore, il rispetto di
    alcune prescrizioni);
  • 31 dicembre 2026 per le strutture
    ricettive oltre 25 posti letto, a condizione di presentare entro il
    31 dicembre 2025 una SCIA parziale che attesti il rispetto di
    almeno otto delle dieci prescrizioni contenute nella legge di
    Bilancio 2018;
  • 31 dicembre 2025 per rifugi alpini con
    oltre 25 posti letto. Anche in questo caso è necessaria
    la SCIA, previa valutazione del progetto da parte del Comando
    provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente.





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